Trasporto, cremazione e dispersione delle ceneri
Trasportare una salma, cremarla o disperdere le ceneri sono azioni delicate, regolate da norme che servono a rispettare la dignità della persona defunta e a tutelare la salute pubblica.
Queste operazioni possono essere svolte solo da imprese funebri autorizzate, iscritte agli elenchi comunali, dotate di mezzi idonei e personale formato, come previsto dalla legge.
Per prevenire eventuali ritardi o irregolarità, è utile preparare in anticipo tutta la documentazione necessaria, tra cui:
- certificato di morte e scheda ISTAT;
- nulla osta al trasporto e autorizzazione comunale;
- documentazione per la cremazione (richiesta, autorizzazione, verbale Asl), reperibile all’Ufficio di Stato Civile e all’Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune, oppure sul sito istituzionale del Comune stesso;
- verbale di affidamento o autorizzazione alla dispersione delle ceneri.
Trasporto delle salme
Il trasporto della salma può avvenire solo dopo il nulla osta del medico necroscopo e l’autorizzazione comunale. Le imprese incaricate devono usare veicoli dedicati provvisti di vano separato per il feretro, superfici interne lavabili, presidi per la sanificazione e dotazioni per la tutela del personale.
Il trasporto può riguardare:
- trasferimenti dal luogo del decesso all’obitorio o cimitero;
- spostamenti tra Comuni o Regioni, previo ulteriore nulla osta sanitario;
- trasferimenti all’estero, con documentazione consolare e traduzioni ufficiali.
Ogni fase deve garantire la tracciabilità, la sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto della normativa ambientale. Qualsiasi anomalia o incidente deve essere tempestivamente comunicata all’Asl e al Comune.
Cremazione
La cremazione è possibile se il defunto ha espresso questa volontà tramite testamento, iscrizione a società di cremazione o dichiarazione scritta. Se manca una volontà esplicita, possono decidere i familiari più prossimi. (DPR 285/1990).
Per avviare le procedure sono necessari:
- certificato di morte;
- nulla osta dell’autorità giudiziaria in caso di morte violenta, improvvisa o sospetta;
- autorizzazione comunale.
La cremazione deve avvenire solo in impianti autorizzati, sottoposti a controlli periodici e conformi alle norme ambientali.
Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:
- conservate in apposite aree cimiteriali o colombari;
- affidate a un familiare autorizzato dal Comune;
- trasferite in altro Comune o Regione, previa comunicazione e autorizzazione.
L’urna cineraria deve essere sigillata, identificata e custodita in modo sicuro, con obbligo di tracciabilità. Non è consentita l’apertura o la dispersione non autorizzata dell’urna. Ogni movimentazione richiede l’autorizzazione comunale.
La dispersione è ammessa solo se espressamente richiesta dalla persona deceduta e può avvenire:
- in natura (mare, montagna, campagna) lontano dai centri abitati;
- in apposite aree cimiteriali, come i “giardini del ricordo”;
- in spazi privati autorizzati e idonei dal punto di vista igienico-ambientale.
La dispersione deve essere effettuata da una persona delegata o da un familiare, previa autorizzazione comunale ed è necessario redigere un verbale di dispersione da conservare e trasmettere agli uffici competenti.
Inoltre, non è consentita in luoghi non autorizzati, in aree urbane o in ambienti che possano compromettere la salute pubblica e l’ambiente.