Servizi cimiteriali
I servizi cimiteriali comprendono tutte le attività legate alla gestione, manutenzione e utilizzo dei cimiteri, pubblici o privati, con l’obiettivo di garantire igiene, decoro, sicurezza e il rispetto della dignità delle persone decedute e dei loro familiari.
Una buona gestione dei cimiteri è anche una forma di prevenzione sanitaria: aiuta a evitare rischi ambientali, strutturali e igienico-sanitari. Per questo, la Regione Puglia stabilisce regole tecniche e sanitarie precise per ogni Comune.
Ruolo dei Comuni
Sono i Comuni a doversi occupare della pianificazione, organizzazione e controllo dei cimiteri presenti sul proprio territorio. Possono gestire questi servizi direttamente oppure affidarli a ditte o enti esterni, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.
Le principali attività che rientrano nei servizi cimiteriali sono:
- inumazione, cioè il seppellimento nel terreno, e tumulazione in loculi, tombe o ossari;
- esumazioni ed estumulazioni, ordinarie o straordinarie, secondo le tempistiche e le modalità dei regolamenti comunali;
- cremazione dei resti mortali o ossei non rivendicati, nei casi previsti dalla legge;
- manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali, dei viali, delle aree verdi e delle infrastrutture;
- custodia e vigilanza dei cimiteri durante gli orari di apertura al pubblico;
- gestione amministrativa delle concessioni, delle richieste di lavori privati e delle autorizzazioni;
- gestione delle lampade votive e dei relativi servizi accessori.
Regolamenti comunali
Ogni Comune adotta un proprio regolamento di polizia mortuaria e gestione dei cimiteri, che stabilisce:
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Cimiteri privati e di culto
Oltre ai cimiteri comunali, ci possono essere cimiteri privati, per comunità, enti morali o religiosi, solo se rispettano le regole sanitarie e la tracciabilità delle sepolture, e cimiteri di culto, destinati a confessioni religiose riconosciute, autorizzati dal Comune e previo parere dell’Asl. (Art. 105 DPR 285/1990)
Anche questi cimiteri sono soggetti agli stessi controlli igienico-sanitari e amministrativi previsti per quelli pubblici.
Luoghi del commiato
Le strutture per il commiato, dedicate all’accoglienza temporanea delle salme prima della sepoltura o della cremazione, si distinguono in:
Chiunque può accedere, senza discriminazioni: sia le case funerarie che le sale del commiato devono essere disponibili a tutti i familiari o congiunti.
Per essere aperte al pubblico, queste strutture devono:
- avere il certificato di agibilità dell’edificio e rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente (R.R. 8/2015);
- disporre di spazi funzionali e accessibili che comprendono un locale per osservazione o sosta salme, una camera ardente, un locale per la preparazione del personale, una sala per le onoranze funebri, un deposito materiale e servizi igienici distinti per personale e visitatori, accessibili anche a persone con disabilità;
- garantire condizioni ambientali controllate, con temperatura non superiore a 18 °C in ogni stagione, ricambi d’aria all’ora, illuminazione di emergenza e gruppo di continuità (UPS) per assicurare il funzionamento di climatizzazione e illuminazione in caso di blackout;
- prevedere apparecchiature di segnalazione per eventuali manifestazioni di vita della salma, monitorabili anche a distanza.
Devono inoltre avere l’autorizzazione da parte del Comune competente e il parere favorevole dell’Asl competente.
I luoghi per il commiato non possono essere collocati all’interno di ospedali, strutture sanitarie pubbliche o accreditate, né in strutture sociosanitarie o di vita collettiva, ma possono essere situate nella zona di rispetto cimiteriale. Non è inoltre consentita la loro apertura all’interno di condomini residenziali o edifici destinati ad attività collettive (assistenziali, educative, sanitarie, sociali o ricreative).
Le strutture sono gestite da operatori autorizzati, come imprese di onoranze funebri o soggetti terzi, previa autorizzazione comunale. Per eventuali nuove costruzioni nei centri abitati, qualsiasi eccezione alle regole urbanistiche o alla distanza minima di 200 metri deve essere approvata dal Consiglio Comunale e dal dirigente comunale, valutando l’interesse pubblico.
Inoltre, non sono consentite convenzioni tra strutture sanitarie pubbliche o accreditate e case funerarie o sale del commiato per la gestione dei servizi mortuari o obitoriali. Questo divieto garantisce il rispetto delle regole sanitarie e la corretta verifica dei requisiti di sicurezza.